Sia ben chiaro: il contradditorio tra le parti, accusa e difesa, nella formazione della prova nel processo penale come stabilito all’art. 111 della Costituzione, è una conquista di civiltà giuridica.
Quando si parla di diritto al contradditorio si fa solitamente riferimento alla prova per antonomasia, ossia l’escussione dei testimoni.
Premettendo nuovamente (https://studiolegalevalentinotti.it/blog-detail/post/284789/larringa-utile:-cosa-evitare-in-aula-(tra-serio-e-faceto)) che nessuno è in grado di poter insegnare, né formulare, strategie difensive di sicuro successo processuale, anche in questo caso è possibile individuare qualche massima di esperienza per concludere che il contradditorio fine a sé stesso, può essere nocivo.
Ipotizziamo una situazione molto frequente.
Teste diretto del Pubblico Ministero, assolutamente privo di interessi personali verso le parti, già escusso a SIT durante le indagini.
Salvo situazioni di esame/controesame necessario per ragioni che il difensore conosce (ad esempio, circostanze successive alla precedente deposizione o consapevolezza che il teste verosimilmente apparirà poco credibile agli occhi del Tribunale, puntando quindi, in questo secondo esempio, ad una valutazione di inattendibilità), quando è ampiamente probabile che il teste si limiterà a ribadire quanto già riferito in indagini, al netto di qualche contestazione in aiuto alla memoria, è utile procedere alla sua escussione? Secondo il principio che il dibattimento arricchisce sempre e comunque (bisogna però capire quale parte arricchisce), si corre il rischio che questo teste possa, per la ragioni più varie, arricchire la sua versione, non tanto aggiungendo particolari (che a quel punto potrebbero essere contestati in forma negativa) ma raccontando il fatto con espressioni più svantaggiose verso l’imputato, rispetto a quelle riportate nel verbale di SIT. Onde rischiare, così peggiorando la situazione, essendo l’alternativa la mera conferma di quanto già esposto, appare più saggio e prudente acquisire le precedenti dichiarazioni, escludendo quindi l’esame del teste.
In poche parole, il difensore dovrebbe chiedersi: “questo testimone, cosa può portarmi in più rispetto a quanto ha già detto in indagini?” (stessa domanda, ovviamente, che ci si dovrebbe porre anche in ottica di richiesta di giudizio abbreviato).
Infatti se è vero che la prova si forma del contradditorio, ciò significa che tutte le parti, pubblica e privata, possono contribuire ad arricchire la propria causa, anche apportando più o meno significative novità rispetto a quella che era stata l’intera attività di indagine.
Si pensi alla persona offesa, chiamata come testimone, che si è costituita parte civile; è assai probabile e frequenta che ella, se escussa, possa introdurre elementi di novità, anche solamente in riferimento alla quantificazione del danno. In questo caso, se astrattamente non sono ipotizzabili domande in controesame ma solo un infondato auspicio che la parte civile/teste cada in contraddizione, ben potrà esser più utile l’acquisizione (o cristallizzazione) di quanto precedentemente riferito in querela o SIT.
Anche in questo caso, porsi la domanda “questo testimone, cosa può portarmi in più rispetto a quanto ha già detto in indagini?” appare necessario e doveroso.
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