studio.valentinotti (12)_01.jpeg
logo.valentinotti.bianco

Avvocato Andrea Valentinotti

P.IVA 02485670398

 

via Risorgimento, 96

48022 Lugo (RA) 

 

Tel. 0545 22345

studiolegale.valentinotti@gmail.com

logo.valentinotti.ufficiale.ombra

facebook
linkedin
whatsapp
phone

facebook
linkedin
whatsapp
phone

Login

luigi iorio logo_email

Sulle formalità della richiesta di pena pecuniaria sostitutiva

2024-09-03 12:22

Andrea Valentinotti

Diritto,

Sulle formalità della richiesta di pena pecuniaria sostitutiva

La Corte di Cassazione (Sezione II, sentenza n. 29970 del 19/07/2024) è recentemente intervenuta precisando alcuni aspetti in ordine alla richiesta di

pene-sostitutive-scaled.jpeg

La Corte di Cassazione (Sezione II, sentenza n. 29970 del 19/07/2024) è recentemente intervenuta precisando alcuni aspetti in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, come previsto dalla “riforma Cartabia”.

Sono due gli aspetti sottoposti alla Corte.

I precedenti penali sono, di per sé, ostativi alla richiesta di pena sostitutiva? Secondo la Corte “in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali”.

Il predetto arresto pare sicuramente condivisibile, a mente del fatto che l’articolo richiamato, così come modificato dalla recente riforma, pone limiti solamente con riferimento all’eventuale ostatività del reato in contestazione mentre, sulle valutazioni soggettive del condannato, rimanda a quelle del 133 c.p., quindi personalità del reo, gravità del danno, ecc…parametri che il giudice di merito utilizzerà per concedere o negare la pena sostitutiva.

Il secondo aspetto, di natura puramente formale, riguarda la legittimazione alla richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, ossia la necessità che il difensore sia munito di procura speciale. La Corte ha ritenuto che “la procura speciale od il consenso personale dell'imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e ciò ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 come riformulato dal c.d. correttivo Cartabia (D.Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024); e, tuttavia, poiché nel caso in esame la pena inflitta è quella di anno 1 di reclusione risulta in astratto applicabile anche la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. per la cui concessione non è richiesta la necessità della procura speciale”.

Richiamando l’art.58 della legge sulle depenalizzazioni, con contenuto analogo al 545 bis c.p.p. precedente al Dlgs 32/24, si può comprendere come la decisione della Corte sia ampiamente condivisibile, dal momento che il richiamo alla procura speciale è da riferirsi solamente alle restanti pene sostitutive (Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale).