La Prima Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 33230 del 28/03/2024), si è recentemente pronunciata sul rapporto tra il delitto di stalking (612 bis c.p.) e quello di revenge porn (612 ter c.p.), ossia se possa esserci assorbimento del secondo con il primo oppure se queste fattispecie possono “coesistere”, avvinti dal vincolo della continuazione.
Secondo la Corte “I due reati differiscono, in primo luogo, per ciò che riguarda le condotte incriminate, costituite nell'art. 612-bis da comportamenti minacciosi o molesti e nell'art. 612-ter cod. pen. nella diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito (in assenza del requisito della violenza o della minaccia)”.
Pertanto non si può, a parere della Corte, dar luogo, stante la natura diversa dei due reati (che prevedono eventi criminosi e beni giuridici differenti e non sovrapponibili), ad un assorbimento del revenge porn nello stalking o, come indicato nel ricorso presentato dalla difesa, al principio secondo il quale il reato di stalking, da intendersi “reato complesso”, conterrebbe oltre ai reati di minaccia o molestie, anche gli elementi costitutivi del delitto di revenge porn.
