
La scelta di abrogare l’assai discutibile mandato ad impugnare rilasciato, rigorosamente ed a pena di inammissibilità, dopo la sentenza, è certamente una scelta condivisibile dal momento che quel meccanismo aveva il chiaro ed unico scopo di impedire, o comunque ostacolare, l’instaurazione del grado di appello.
Desta tuttavia perplessità la scelta di “tenere in vita” l’articolo 581 comma 1 quater, con la sola aggiunta delle parole di ufficio accanto a difensore; il che significa che solamente il difensore d’ufficio di imputato che è rimasto assente per tutto il grado (per chi frequenta le aule di Tribunale, la situazione più frequente) non potrà presentare appello senza il mandato rilasciato post sentenza.
Si crea quindi una totale diseguaglianza, sul piano dei poteri processuali, tra difensore di fiducia e d’ufficio, per quel che riguarda la presentazione dell’impugnazione, quindi atto di appello o ricorso in Cassazione, scelta che sembra stridere, a parere di chi scrive, con i principi costituzionali del giusto processo, che non possono ammettere, per la sola differenza se esiste o no rapporto fiduciario tra assistito e difensore, minori o maggiori garanzie.
Il testo del nuovo art. 581 c.p.p. dopo la Riforma Nordio:
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1-bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.
1-ter. ABROGATO.
1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore DI UFFICIO è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.