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L’uso ed il ruolo sociale della toga

2024-09-04 17:24

Andrea Valentinotti

Storia, Diritto,

L’uso ed il ruolo sociale della toga

Di frequente accade che il cittadino, il quale entra per la prima volta in un’aula di udienza penale, o magari seguendo trasmissioni televisive di cro

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Di frequente accade che il cittadino, il quale entra per la prima volta in un’aula di udienza penale, o magari seguendo trasmissioni televisive di cronaca giudiziaria, rimanga colpito nel vedere avvocati e magistrati sfoggiare lunghe toghe arricchite da oscillanti corde argentate o dorate.

Se forse per qualcuno potrà sembrare un mero ornamento simbolico, l’uso della toga porta con sé significati ben più profondi, ponendosi per altro in senso di continuità col nostro passato, in quanto il suo utilizzo trae origine dall’Antica Roma, nella quale essa era l’emblema delle cariche pubbliche, del potere civile, dell’attività politica.

Proprio il carattere di solennità tanto caro nei tempi antichi, oggi rappresenta uno dei principali significati che assume l’obbligatorietà dell’uso della toga (sia per avvocati che per magistrati) nelle pubbliche udienze, quale simbolo esteriore della più alta funzione sociale, intellettuale, morale.

Da alcuni considerata una effigie arcaica, a parere di chi scrive rappresenta oggi un simbolo in controtendenza al populismo giudiziario che serpeggia nella rete e non solo.

Come detto, la toga non è identica per tutti, a cominciare dal colore delle cordicelle. Vediamo la fonte normativa ancora vigente così da comprenderne le tipologie e quando l’uso è obbligatorio.

Art. 104 Regio Decreto n. 3 del 6 gennaio 1927:

“Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.

Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell’altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d’argento misto e seta nera, o d’oro misto a seta nera, (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell’albo di un collegio o nell’albo speciale di cui all’art. 17 della legge 25 marzo 1926, n.453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell’articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell’ordine ed al Consiglio Superiore Forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”.

Pertanto il colore cordiera dorata mista a seta nera sta a significare che l’avvocato è abilitato all’esercizio della professione avanti le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione e Consigli di Stato).

Come abbiamo visto, il mancato utilizzo della toga costituisce violazione deontologica.

Stesso obbligo in capo ai magistrati, come stabilito dal Regio Decreto n. 2641 del 14 dicembre 1865.

L’art. 158 così recita:

“La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:

A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta; quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana;

B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta;

C. i cordoni per le corti sono d'’ro, per i tribunali d'’rgento, per i pretori di seta nera;

D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento;

E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d'’ppello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d'’ppello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d'’ppello e sostituti procuratori generali presso le corti d'’ppello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d'’ro”.

Così come per la categoria forense, il colore della cordiera è il segno distintivo del “grado” del magistrato: argento per il Tribunale, oro per le Corti, nere per le Preture (oggi soppresse). Da notare la differenza estetica con quella degli avvocati: monocolore argentato o dorato, senza la sottostante seta di colore nero.

 

Concludendo, la miglior definizione del simbolo esteriore della toga e della sua importanza ci viene fornita da Piero Calamandrei:

Amo la toga, non per le mercerie dorate che la adornano nè per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze e individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa della funzione. La toga, uguale per tutti, riduce chi la indossa ad essere, a difesa del diritto «un avvocato» : come chi siede al banco del tribunale è «un giudice», senz'aggiunta di nomi o titoli”.

 

 

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