Il DL Sicurezza, che ormai è prossimo alla conversione in legge (con l’auspicio che ciò non accada), è stato aspramente criticato sia in sede scientifica che politica, per il suo contenuto liberticida, in particolare per i nuovi reati di resistenza “passiva” e anti-manifestazioni.
Tuttavia è stata introdotta una significativa novità, passata in sordina.
All’art. 13 si aggiunge al DL 14 del 2017 l’inciso: “Il questore può disporre il divieto di
accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1”.
I luoghi in questione sono le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
Perché questa nuova misura di polizia è, prima ancora che discutibile, decisamente censurabile e di dubbia portata costituzionale?
Le misure, o sanzioni, di polizia, limitative della libertà personale, non possono, a parere di chi scrive, che esser stigmatizzate e condannate.
Va da sé che l’organo al quale spetterebbe, in via del tutto eccezionale, la limitazione alla libertà personale in assenza di condanna definitiva è l’Autorità Giudiziaria. Ciò non solo per la natura totalmente indipendente dal potere politico che la Costituzione le garantisce, ma anche e soprattutto perché il codice di procedura penale, in un’ottica di contrappesi e di garanzie, prevede la facoltà, in capo a chi si è visto applicare una misura cautelare, di chiedere nell’immediatezza un procedimento di riesame, ma anche di poter avanzare richieste, in ogni momento, di revoca o modifica della misura.
A questo deve aggiungersi che la misura limitativa della libertà nasce da una richiesta (ampiamente motivata) dal Pubblico Ministero ed eventualmente ordinata dal Giudice con ordinanza (altrettanto motivata).
Nel caso di misura da parte del Questore, non vi è nulla di tutto ciò.
A ciò si aggiunga che questa nuova misura si applicherà ad una serie di reati, anche bagatellari, con un mero sospetto di pericolosità, col pericolo, più che concreto, che vi incapperanno soggetti non in concreto particolarmente pericolosi ma considerati per l’opinione pubblica (e soprattutto dalla politica), di forte allarme sociale.
Perché allora l’ampliamento di poteri coercitivi è una triste prassi del legislatore (anche se nel caso del DL Sicurezza siamo ai massimi estremi)? Perché uno strumento elettoralmente spendibile, facile e rapido da introdurre.
Il tutto però a scapito dei precetti costituzionali.
